Il nostro statuto

 

a) DENOMINAZIONE – SEDE – SCOPO – DURATA

Articolo 1

E’ costituita l’associazione AMEI (Associazione per le malattie epatiche infantili)

Articolo 2

L’associazione ha attualmente sede in Brescia, presso il reparto di Chirurgia Pediatrica degli Spedali Civili, P.le Spedali Civili n.1. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell’assemblea ordinaria.

Articolo 3

L’associazione ha per scopo promuovere tutte le iniziative a favore dei bambini con gravi malattie del fegato sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e cura.

Più in particolare l’associazione si propone di concorrere ad assicurare ad ogni bambino affetto da gravi malattie del fegato il diritto di trattamento ottimale.

L’associazione di propone quindi di favorire:

  • la realizzazione di una assistenza globale al bambino attraverso la creazione di servizi specializzati nella terapia delle malattie del fegato infantili;
  • la formazione di personale medico e paramedico specializzato nella assistenza alle malattie del fegato del bambino;
  • la ricerca scientifica anche mediante la istituzione di borse di studio di specializzazione ed altri tipi di incentivazione;
  • la diffusione di informazione ai familiari interessati, ai medici, agli operatori sanitari, agli Enti pubblici e privati su ogni argomento riguardante le gravi malattie del fegato, anche attraverso l’organizzazione di congressi, giornate di studio e la pubblicazione di opere a carattere divulgativo;
  • il depistage e la rilevazione statistica dell’incidenza delle singole forme morbose;
  • la promozione di rapporti con le Associazioni mediche nazionali ed internazionali e con ogni altra organizzazione avente analoghe finalità istituzionali.

L’Associazione non ha fini di lucro.

L’Associazione usa, nella comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale”, ovvero l’acronimo “ONLUS”.

Articolo 4

La durata dell’Associazione è illimitata.

 

b) PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Articolo 5

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:

  • dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell’Associazione;
  • dalla disponibilità di cassa, dai crediti e dai fondi di riserva eventualmente costituiti;
  • da eventuali erogazioni, lasciti, liberalità, da chiunque effettuati, enti o soggetti pubblici o privati;

Articolo 6

Le entrate dell’associazione sono costituite:

  • dalle tasse di ammissione e/o dalle quote associative;
  • dai contributi straordinari dei soci;
  • da tutti i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività associativa.

Articolo 7

Gli esercizi finanziari dell’Associazione terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro centoottanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.

Il bilancio annuale viene tenuto a disposizione dei soci presso la segreteria durante i quindici giorni precedenti la riunione dell’assemblea ordinaria annuale.

c) SOCI

Articolo 8

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione; hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Articolo 9

Possono entrare a far parte dell’Associazione come soci ordinari tutti coloro, persone od enti, che intendono perseguire i fini dell’Associazione, la cui domanda sia accettata dal Consiglio Direttivo previo versamento della quota di ammissione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

I soci che non avranno presentato per iscritto le dimissioni entro il 30 ottobre di ciascun anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della relativa quota annuale.

Articolo 10

La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni,  morosità e per attività che contrastino con il perseguimento dei fini dell’Associazione; la morosità sarà dichiarata dal Consiglio Direttivo, l’indegnità dell’Assemblea.

Articolo 11

Sono soci onorari i medici, gli operatori sanitari e le personalità eminenti italiane e straniere che contribuiscono con apporti scientifici, culturali e materiali all’attuazione degli scopi dell’Associazione.

 

d) ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 12

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei soci;
  • il Presidente;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Collegio dei Revisori dei conti.

Articolo 13

Le prestazioni di tutti gli eletti alle cariche sociali sono fornite a titolo gratuito ed onorifico.

 

e) ASSEMBLEA

Articolo 14

L’Assemblea è costituita da soci fondatori, ordinari e onorari. Le delibere dell’Assemblea assunte in conformità alla legge e al presente Statuto vincolano tutti i soci anche se assenti o dissenzienti.

Articolo 15

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ciascun socio può farsi rappresentare da un altro socio, avente diritto di voto.

I soci che si trovano in stato di morosità non possono partecipare all’Assemblea né delegare ad altri il diritto di voto o esercitare diritti di voto per delega di altri.

Articolo 16

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo con comunicazione scritta da inviare a tutti i soci almeno quindici giorni prima della data della riunione e mediante affissione nella sede sociale almeno quindici giorni prima di detta data.

Nell’avviso di convocazione sono indicati gli argomenti all’ordine del giorno.

L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio; è inoltre convocata ogni qualvolta lo ritenga opportuno la Presidenza di concerto con il Consiglio Direttivo o ne facciano richiesta scritta, indicando gli argomenti, almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto in Assemblea.

Articolo 17

Presiede l’Assemblea il Presidente dell’Associazione; in caso di sua assenza o impedimento, ove esista, il Vice-presidente; in caso di assenza di entrambi l’Assemblea elegge il proprio presidente.

Spetta al presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle convocazioni e delle deleghe.

Il presidente nomina un segretario; dell’Assemblea viene steso un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, viene trascritto in apposito registro e di cui viene tenuta una copia a disposizione dei soci presso la sede sociale.

Articolo 18

L’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti e delibera a maggioranza dei voti dei presenti in proprio o per delega. L’assemblea, validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno metà dei soci più uno, approva le modifiche statutarie a maggioranza dei voti dei componenti presenti in proprio o per delega.

Articolo 19

L’Assemblea ha competenza esclusiva:

  • sulla approvazione del bilancio annuale consuntivo e preventivo e delle relazioni annuali del Consiglio Direttivo (ove previsto) e sull’azione di responsabilità verso gli amministratori;
  • sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione;
  • sulla modifica dell’atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell’associazione;
  • sulla elezione del Presidente dell’Associazione, dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti.

L’Assemblea può inoltre deliberare su ogni altro argomento che non sia per legge o per statuto di competenza esclusiva di altri organi sociali e che sia stato iscritto all’ordine del giorno.

 f) IL PRESIDENTE

Articolo 20

Il Presidente, ove non vi provvedano l’Assemblea o l’atto costitutivo, viene eletto dal Consiglio Direttivo tra tutti i soci; resta in carica per due anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

  • rappresenta l’Associazione in giudizio e nei confronti dei terzi;
  • presiede le assemblee e le riunioni del Consiglio Direttivo e può partecipare a qualsiasi riunione degli altri organi sociali;
  • coordina l’attività degli organi e dei servizi sociali;
  • cura l’osservanza delle norme statutarie e regolamentarie e vigila sull’adempimento delle deliberazioni dell’Assemblea e sul corretto perseguimento dei fini statutari.

Può delegare a uno o più membri del Consiglio Direttivo parte delle proprie funzioni, specificando i limiti della delega e può rilasciare a terzi, anche non soci, procure speciali per il compimento di determinati atti.

Articolo 21

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice – presidente, ove esista, o, in subordine, dal più anziano di età tra i membri del Consiglio Direttivo.

In caso di rinuncia o impedimento duraturo del Presidente, il Consiglio Direttivo convoca entro trenta giorni l’Assemblea per la elezione del nuovo Presidente.

g) IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri variabili da due a nove.

I membri del Consiglio Direttivo, qualora non siano nominati dall’atto costitutivo, vengono eletti dall’Assemblea tra i soci; durano in carica per due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbiano provveduto l’Assemblea o l’atto costitutivo, nomina nel suo seno un vice – presidente e un segretario.

Può, altresì, qualora ne ravvisi la necessità, istituire comitati tecnico – scientifici con funzione di consulenza su specifici problemi, nominandone direttamente i rispettivi componenti.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta l’anno.

Il Consiglio Direttivo è costituito  con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua assenza il Vice-presidente, ove esista, e in mancanza anche di questo dal più anziano in età dei presenti.

Possono partecipare alle riunioni, oltre ai Revisori dei conti, anche, ove invitati, i rappresentanti dei comitati tecnico-scientifici di cui sopra, senza diritto di voto.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo verrà redatto su apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione.

In particolare:

  • cura la redazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione annuale da proporsi all’approvazione dell’Assemblea;
  • definisce il limite numerico di ogni categoria di soci e le relative quote annuali di ammissione e frequenza;
  • definisce l’entità di eventuali contributi straordinari da proporsi all’approvazione dell’Assemblea;
  • ha la gestione amministrativa, economica e finanziaria dell’Associazione e procede alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione;
  • Provvede, se del caso, a redigere il regolamento per il funzionamento dell’Associazione, che non potrà comunque contrastare con lo Statuto, e a far osservare lo stesso e lo Statuto;
  • Delibera sull’ammissione di nuovi soci in conformità a quanto disposto dallo Statuto.

h) IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Articolo 25

Il collegio dei revisori dei conti  è composto di tre membri effettivi eletti dall’Assemblea, che può altresì nominare due membri supplenti; dura in carica due anni. Possono essere eletti Revisori dei conti i soci fondatori e/o ordinari e/o onorari.

Il Collegio dei Revisori dei conti alla sua prima riunione, ove non vi abbiano provveduto l’Assemblea o l’atto costitutivo, designa tra i suoi membri effettivi il proprio presidente.

I Revisori dei conti non possono ricoprire alcuna carica  o incarico nell’ambito dell’attività dell’associazione.

Articolo 26

Il Collegio dei revisori dei conti:

  • controlla e sorveglia la gestione economica e finanziaria dell’associazione;
  • accerta la regolare tenuta della contabilità sociale e la consistenza di cassa e del patrimonio sociale;
  • esprime pareri in proposito in sede di Consiglio Direttivo, alle cui riunioni i suoi membri sono invitati a partecipare, senza diritto di voto; le delibere assunte in sede di Consiglio Direttivo non sono valide se alla riunione non sia presente almeno un membro effettivo del Collegio dei Revisori dei conti;
  • redige una relazione annuale scritta sui bilanci consuntivi e preventivi sottoposti dal Consiglio Direttivo all’Assemblea.

I Revisori possono procedere in qualsiasi momento ad atti ispettivi anche individualmente.

i) SCIOGLIMENTO

Articolo 27

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con le maggioranze previste dall’articolo 4 per le modifiche statutarie, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, devoluzione che dovrà avvenire in favore di altra associazione di volontariato avente finalità analoghe.

g) CLAUSOLA COMPROMMISSORIA

Articolo 28

Le controversie sociali tra i soci e tra questi e l’Associazione o i suoi organi saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza  di tre arbitri  da nominarsi, uno da ciascuna parte ed il terzo dai due così nominati o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale nel cui circondario ha sede l’Associazione, che giudicheranno inappellabilmente ex bono et aequo senza formalità di procedura.

k) RINVIO

Articolo 29

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, troveranno applicazione le norme delle vigenti leggi italiane.

F.to Lorenzo Biglia

F.to Mario Ventura Notaio – L.S.

I commenti sono chiusi.